Criminal appeal against probation sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against a probation sentence inadmissible because it raised a ground not permitted by law. The appellant argued a lack of reasoning regarding non-punishability, but the court noted that appeals against probation sentences are strictly limited to specific statutory grounds such as legal qualification errors or sentencing illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Appeals against probation sentences are limited to specific statutory grounds and do not include challenges to the reasoning on non-punishability.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANYA JAMES CHIEMELA nato il 21/04/1981 Opl avverso la sentenza del 24/02/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avy so alle parti; / udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anya Jamies Chiemela ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Bergamo per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza di motivazione in ordine alla verifica della ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu -ezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre