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Ordinanza — n. 8413/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to special prosecutor's withdrawal of prosecution against defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8413/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special prosecutor had formally withdrawn the prosecution on October 20, 2023. Although the defendant, Bellotto Ennio, filed a request for cassation against the appellate court's partial reform of the sentence, the procedural withdrawal by the prosecutor rendered the appeal unnecessary. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When the special prosecutor withdraws the prosecution, any subsequent cassation appeal by the defendant is inadmissible as the public action has ceased.

Parole chiave

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special prosecutor withdrawal public action cessation cassation appeal inadmissibility procedural withdrawal criminal prosecution termination gravi addebiti penali testimone a carico testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOTTO ENNIO nato a TAVAGNACCO il 27/08/.1958 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE o/i/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; i.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bellotto Ennio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che, parzialmente riformando per- aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, in conseguenza, rideterminato la pena, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Udirle in ordine ai delitti contestati. Considerato che, in data 20 ottobre 2023, pervenivano in cancelleria la procura speciale all'uopo conferita dall'imputato al difensore, avv. Giovanni de Nardo, unitamente alla comunicazione di rinuncia all'impugnazione da parte del predetto procuratore speciale;

Considerato, pertanto, che il ricorso va dichiarato nammissibile, per l'anzidetta rinuncia; Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigli