Cassation court dismisses appeal against preliminary judgment as inadmissible due to lack of appealable grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the preliminary judgment inadmissible because it challenged a sentencing decision rather than a procedural error. The appellant argued for a violation of law regarding the judge's refusal to issue a specific ruling, but the court noted this ground does not meet the statutory requirements for appealing a plea bargain sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions in plea bargain proceedings are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between accusation and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMBRONE MICHELE nato a CALTAVUTURO il 09/03/1978 avverso la sentenza del 07/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVIGOdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giambrone Michele ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge per avere il Giudice ritenuto che non ricorressero le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n.. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside