Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of manifestly unfounded grounds regarding sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a summary judgment for attempted theft, arguing contradictions in the lower court's reasoning regarding generic mitigating circumstances and the application of continued offense. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the appellate court provided adequate motivation for its decisions on both issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, as the lower court has already offered adequate motivation for its rulings on sentencing and statutory provisions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERILLI MARCO nato a RIETI il 26/04/1985 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; ;91 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Serilli Marco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Rieti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo dedotto (contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla richiesta di applicazione del reato continuato) è manifestamente infondato, giacché, rispetto ad entrambi i profili sollevati, la Corte di merito ha offerto adeguata motivazione (p. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consiglier