Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8406/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial acquittal on drug trafficking charges due to lack of admissibility of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8406/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Graziano Salvatore inadmissible, upholding the Second Instance Court's partial acquittal on one count while confirming liability for drug trafficking. The appellant argued for a reduced sentence based on manifest repentance and specific statutory provisions, but the court rejected these grounds as not permissible in a cassation proceeding. The decision rests on the principle that sentencing discretion is only reviewable for arbitrariness or illogical reasoning, which was absent here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: The grounds for appeal regarding sentencing discretion and statutory mitigation are inadmissible in cassation unless the judgment is based on mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking charges sentencing discretion manifest repentance cassation admissibility partial acquittal statutory mitigation illogical reasoning attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Considerato che, con riguardo alle censure in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che„ soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 -bis cod.
Art. 69 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
125, per il diniego di tali attenuanti è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 2002
operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla L.
L. 24 luglio 2008, n. 125
2002, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tali attenuanti è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 62 -bis cod. pen
Considerato che, con riguardo alle censure in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che„ soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 -bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
125, per il diniego di tali attenuanti è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO SALVATORE nato il 09/06/1982 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Graziano Salvatore ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale, per aver assolto l'imputato del reato ascrittogli al capo B) e, per l'effetto, rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis e 69 cod. pen.; mancanza di motivazione con riguardo al ravvedimento manifestato dall'imputato, tale per cui il giudice avrebbe dovuto fissare una pena base pari al minimo edittale) non sono consentiti in sede di legittimità;

Considerato che, con riguardo alle censure in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che„ soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 -bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tali attenuanti è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena, infatti, rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza questa che, nel caso di specie, va esclusa (p. 4 sent. app., ove vi è adeguata motivazione anche sulla scelta dosimetrica operata dal primo Giudice, tenuti in conto la capacità a delinquere dell'imputato e l'accertato smercio di due tipologie di droghe, fra cui la cocaina);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estenso