Ordinanza — n. 8405/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCINO GIAMPIERO nato a SAN MARCO IN LAM:IS il 29/12/1983 avverso la sentenza del 05/10/2018 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avpdo alle parti; n udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Vocino Giampiero ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificata l'originaria imputazione). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (carenza di motivazione sulla responsabilità penale dell'imputato, OL. -r-, in ordine ai criteri adottati per la determinazione della pena) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei t, quali non rientra WvizW denunciato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8405/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCINO GIAMPIERO nato a SAN MARCO IN LAM:IS il 29/12/1983 avverso la sentenza del 05/10/2018 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avpdo alle parti; n udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vocino Giampiero ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificata l'originaria imputazione). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (carenza di motivazione sulla responsabilità penale dell'imputato, OL. -r-, in ordine ai criteri adottati per la determinazione della pena) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei t, quali non rientra WvizW denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'a somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pf