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Ordinanza — n. 8403/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drunk driving as merit review barred and facts show high alcohol level.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8403/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the lower court's conviction for drunk driving causing a traffic accident. The appellant argued for non-punishment due to minor circumstances, but the court found this argument merely repetitive of issues already decided by the territorial court. The decision emphasized that the high blood alcohol level and the severe damage caused by the vehicle justified the denial of non-punishment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and rejected by the territorial court without providing specific new comparisons or addressing substantive merit issues.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drunk driving conviction non-punishment minor circumstances repetitive argumentation merit review barred traffic accident causation Cassation procedure guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAISI MARCO nato a FERRARA il 01/03/1969 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Raisi Marco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Ferrara per il reato di guida in stato di ebbrezza, con causazione di incidente stradale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;

Considerato, altresì, che il motivo proposto investe valutazioni di merito, in presenza di motivazione adeguata che valorizza, ai fini del diniego della causa di non punibilità, l'elevato tasso alcolemico e la causazione dell'incidente stradale, il quale ha comportato l'abbattimento di otto metri di recinzione ed arbusti e l'impatto finale contro un manufatto in pietra, senza la cui presenza la corsa pericolosa dell'auto condotta dall'imputato sarebbe continuata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre