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Ordinanza — n. 8401/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as facts were already examined and conviction upheld.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8401/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Fradj Bechir inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already distinguished between the confiscation of drugs and the disproportionate seizure of cash found in the suspect's bedroom, noting the defendant failed to justify its origin while invoking the right to remain silent. The appellate court rejected the arguments regarding erroneous application of the Penal Code and lack of motivation, ruling that these issues were fully addressed by the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce facts and legal questions already examined and dismissed by the lower court with coherent and adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of facts confiscation of proceeds right to silence procedural economy proportionality of seizure Cassation review appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990
dal Tribunale di Monza in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 (capo A) e di cui agli artt.
Artt. 337 e 61, n. 2 cod. pen.
Artt. 240 e 240-bis cod. pen.
Ritenuto che i motivi sollevati (erronea applicazione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.
Art. 85-bis d.P.R. 309/90
pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e all'art.
art. 444 cod. proc. pen
art. 85-bis d.P.R. 309/90
pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e all'art.
art. 240-bis cod. pen
309/90 e all'art. 240-bis cod. pen.), oltre ad essere costituiti da doglianze in punto di fatto, si limitano, nella sostanza, a riprodurre le stesse questioni puntualmente esaminate e disattese dal Tribunale con motivazione coerente e adeguata, la quale ha ben distinto la confisca, disposta ai sensi dell'art.
art. 240 cod. pen
309/90 e all'art. 240-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRADJ BECHIR nato il 16/08/1979 avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; MOTIVI DELL.A DECISIONE Fradj Bechir ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Monza in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 (capo A) e di cui agli artt. 337 e 61, n. 2, cod. pen. (capo B). Ritenuto che i motivi sollevati (erronea applicazione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e all'art. 240-bis cod. pen.), oltre ad essere costituiti da doglianze in punto di fatto, si limitano, nella sostanza, a riprodurre le stesse questioni puntualmente esaminate e disattese dal Tribunale con motivazione coerente e adeguata, la quale ha ben distinto la confisca, disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., dello stupefacente e di tutti gli altri beni in sequestro da quella, effettuata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., della somma in contanti di euro 20.750,00,, rinvenuta nella camera da letto dell'imputato al momento della perquisizione e ritenuta del tutto sproporzionata al reddito dichiarato dall'imputato, il quale peraltro non è stato in grado di giustificare la provenienza di quel denaro, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere (p. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e uro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il re