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Ordinanza — n. 8400/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8400/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances, but the lower court had already provided a congruent and developed justification for its decision. The court ruled that an appeal is inadmissible when critical factual or legal arguments are not explicitly stated and argued against the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to explicitly state and argue the critical points regarding the facts or law underlying the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity generic grounds mitigating circumstances inadmissible appeal Cassation procedure condono delle spese procedurali attenuazione della pena spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO ANTONINO GIUSEPPE nato a MARSALA il 12/07/1976 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; i4 t

MOTIVI DELLA DECISIONE

Catalano Antonino Giuseppe ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha conferrr ato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Marsala per i reati di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo a) e di cui agli artt. 186, cornnni 2 1lett. c), 2- bis e 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) si appalesa del tutto generico, a fronte di una motivazione sul punto congrua e adeguatamente sviluppata (p. 6).

Invero, l'impugnazione è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presideríti