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Ordinanza — n. 8399/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints on facts already properly adjudicated by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8399/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pisani Loredana inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of criminal responsibility, the base penalty, and generic mitigating circumstances, but these were deemed mere complaints on facts. The court ruled that these grievances merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower judges with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals consisting solely of complaints on facts that merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere complaints on facts criminal responsibility mitigating circumstances Corte di Cassazione testimonianza della vittima responsabilità penale dei minori responsabilità penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANI LOREDANA nato a FROSINONE il 30/07/1973 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; /2y udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pisani Loredana ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Frosinone per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Alatri, il 26 ottobre 2017). Considerato che i motivi sollevati dalla ricorrente (vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale dell'imputata e alla pena base, non coincidente con il minimo edittale, nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, le quali peraltro riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si veda la p. 2 sent. app.; quanto al secondo, la p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente