Italian court dismisses appeal as inadmissible due to sufficient reasoning on guilt and sentencing proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Msaddak Anouar inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal and a reduced base sentence, claiming the lower court's reasoning was insufficient. The court rejected these grounds because the appealed judgment adequately addressed the defendant's responsibility and the appropriateness of the imposed penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; An appeal is inadmissible when the contested judgment provides adequate reasoning regarding the defendant's responsibility and the proportionality of the sanction, thereby satisfying the requirement of sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSADDAK ANOUAR (CUI 03K5VH9) nato il 01/04/1990 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Msaddak Anouar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la senten-za di condanna del Tribunale di Imperia in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Sanremo, il 29/10/2021). Considerato che gunicat motiv0 dedotte (vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato e alla determinazione della pena base che si reputa eccessiva)k. inammissibilk, atteso che la motivazione della sentenza impugnata dà adeguatamente conto della responsabilità dell'imputato e della congruità del trattamento sanzionatorio (pp. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato 'inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il RHesidentd i