Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8395/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal comparison on motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8395/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Helt Gaetano inadmissible. The appellant argued that the lower court's judgment lacked motivation regarding his criminal responsibility, but the court found this argument merely a repetition of facts already reviewed. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific legal comparison required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal against a judgment of conviction is inadmissible if it merely reiterates facts without articulating a specific legal comparison with the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack of legal comparison criminal responsibility motivation Italian procedural law repetition of facts motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELT GAETANO nato a THIENE il 24/08/1992 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; io

MOTIVI DELLA DECISIONE

Helt Gaetano ricorre avverso la sentenza, in epigral'e indicata, della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vicenza per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), commi 2 -bis e 2 -sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato) non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere manifestamente infondato e costituito da mere doglianze in punto di fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici (pp. 4 e 5), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

jL Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il President,