Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8394/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for citing already reviewed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8394/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime and the confiscation of funds, but the court found these arguments were already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the decision upholds the original conviction for drug trafficking based on established facts regarding the substance type and quantity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.: Appeals based on grounds already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible in this instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction inadmissible appeal reclassification of crime confiscation of funds court of cassation traffico aggravato di cocaina revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Astone Luca Michaelgabriel ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Messina, il 22/09/2022).
Art. 85-bis d.P.R. 309/90
Art. 240-bis cod. pen.
Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.
artt. 85-bis d.P.R. 309/90
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASTONE LUCA MICHAELGABRIEL nato a BENTIVOGLIO il 05/09/2000 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; /di)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Astone Luca Michaelgabriel ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Messina, il 22/09/2022). Ritenuto che i motivi dedotti (vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del fatto di reato nella previsione di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla confisca del denaro) non sono consentiti in questa sede, non solo perché manifestamente infondati, ma anche perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifiche critiche delle argomentazioni a base della sentenza impugnata [quanto alla invocata riqualificazione ai sensi del comma 5, si veda la p. 2, sent. app., ove si tiene conto del tipo di stupefacente (crack-cocaina), del principio attivo (88,8%), delle dosi medie singole ricavabili (210,8), nonché del rinvenimento di una significativa somma di denaro; quanto alla confisca del denaro, disposta dal giudice di primo grado ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen.„ si vedano le pp. 2 e 3, ove si afferma la sussistenza dei presupposti della confisca atteso che il prevenuto non ha fornito alcuna giustificazione della disponibilità della somma di denaro rinvenuta nella propria abitazione];

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il