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Ordinanza — n. 8393/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8393/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Pezzella Pasquale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a specific offense but failed to provide specific legal or factual grounds for his claims. The court ruled that appeals must cite precise reasons under the Criminal Procedure Code, rejecting the appellant's generic and non-specific arguments regarding non-punishability and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The appeal must specify the legal and factual grounds supporting the request, and generic or non-specific censure renders it inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Generic Grounds Non-Punishability Mitigating Circumstances Specific Reasons Required Court Costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
2 e 3; quanto alla invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
2 e 3; quanto alla invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le pp.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZELLA PASQUALE nato a FRATTAMAGGIORE il 10/09/1998 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; à

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pezzella Pasquale ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Napoli Nord per il reato di cui all'art. 116, co. 15 e 17 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Frattamaggiore, il 17/01/2018). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente invoca l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato e deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile;

Considerato che le censure sollevate, oltre ad essere versate sull'inammissibile piano del fatto, appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche perché non illustrano le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il ricorrente ha avanzato doglianze del tutto generiche, a fronte di una motivazione dettagliata ei esaustiva (quanto alla responsabilità per il reato ascritto, si vedano le pp. 2 e 3; quanto alla invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le pp. 3 e 4; quanto alle attenuanti generiche, la p. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estens