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Ordinanza — n. 8392/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for omitting statutory acquittal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8392/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing decision rather than the plea bargain itself. The appellant argued the trial judge failed to provide specific reasons for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as legal qualification errors or penalty illegality, excluding omissions in sentencing reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds including legal qualification errors and penalty illegality, excluding omissions in sentencing reasoning.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal sentencing reasoning Criminal Procedure Code acquittal reasons rinuncia alla motivazione motivi di cassazione motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omessa motivazione sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
L. n. 103/2017
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omessa motivazione sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPIELLO RAFFAELE nato a NAPOLI il 26/10/1984 avverso la sentenza del 08/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato av96n (o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; I1)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Scarpiello Raffaele ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omessa motivazione sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prftsiden,ze