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Ordinanza — n. 8391/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the challenged issue concerns sentencing, not the conviction itself.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8391/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal concerned the severity of the punishment rather than the conviction. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding Article 133 of the Criminal Code, but the court noted that such arguments are not permitted in a legality proceeding. Consequently, the court upheld the lower court's confirmation of the sentence, which was deemed sufficiently motivated by the objective gravity of the drug trafficking facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal in legality is inadmissible if the grounds raised concern only the severity of the punishment, as the court must verify the legality of the conviction itself.

Parole chiave

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appeal in legality inadmissibility of appeal severity of punishment Article 133 Criminal Code drug trafficking conviction esame di cassazione ricorso per cassazione vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 133 cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione.
art. 133 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCACCIANTE LUCA nato a ROMA il 13/04/1991 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Procacciante Luca ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di condanna resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale per il reato di cui all'art .. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione.

La Corte territoriale ha confermato una pena che corrisponde al medio edittale, pur reputando il fatto «oggettivamente gravissimo», in ragione del rilevantissimo dato ponderale (pari ad oltre 100.000 dosi medie singole, con percentuale di principio attivo altrettanto elevata), tale da denotare un inserimento ad alto livello rispetto ai canali di approvvigionamento della droga; a conferma della gravità della condotta, ha poi evidenziato che la detenzione illecita si è certamente protratta per lungo tempo, atteso che lo stesso imputato aveva ammesso di aver lodato appositamente il garage, dove deteneva lo stupefacente, da almeno due anni (pp. 2 e 3).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.112. M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle