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Ordinanza — n. 8390/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8390/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing violations of statutory provisions and errors in reasoning regarding personal use and sentencing mitigation. The court rejected these grounds because they merely reproduced complaints already thoroughly examined and dismissed by the lower appellate court without new specific arguments.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce complaints already adequately examined and dismissed by the territorial court without articulating a specific comparison.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal drug trafficking conviction lack of specific comparison reproductive complaints sentencing mitigation denial dipendenza da sostanze imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Lavina Daniel ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare di Udine, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
309/90 e relativo vizio di motivazione; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione; omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art.
Art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90
Lavina Daniel ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare di Udine, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 131-bis cod. pen
309/90 e relativo vizio di motivazione; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVINA DANIEL nato a VITTORIO VENETO il 15/06/1997 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; • i udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lavina Daniel ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare di Udine, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come riqualificata l'originaria imputazione. in relazione al reato di cui al capo 18). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art„ 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e relativo vizio di motivazione; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione; omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90) non sono consentiti in sede di legittimità perché, oltre ad essere manifestamente infondati e costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, quanto all'esclusione dell'uso personale, la p. 16; quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le pp. 16 e 17; quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, la p. 17), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

'Dichiara inammissibile 'Lricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore P