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Ordinanza — n. 8280/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea-bargain sentencing dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8280/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the petitioner's complaint regarding sentencing congruity was not a valid ground for cassation against a plea-bargain judgment. The petitioner argued the sentence was inappropriate, but the court held that under the relevant procedural code, only specific defects like lack of correlation between the plea and the sentence or legal qualification errors are admissible. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the petitioner to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible except for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between plea and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal inadmissibility sentencing congruity procedural code provisions legal qualification errors commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 4 settembre 2023 il Tribunale di Torino ha applicato a Trignani Daniela, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione, per i reati di cui agli artt.
artt. 110 cod. pen
pen., la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
In tal quadro è, in ogni caso, del tutto risalente l'osservazione che l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016
Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022
Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv.
Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010
(così, in motivazione, già anteriormente alla novella, Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIGNANI DANIELA nato a TORINO il 10/02/1973 avverso la sentenza del 04/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOpto avviso alle parti), udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 settembre 2023 il Tribunale di Torino ha applicato a Trignani Daniela, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 (capo 2), e 74, comma 6 (capo 17), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la carente motivazione in ordine alla congruità della pena (133 cod. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

2. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In relazione al proposto motivo di censura, è nozione consolidata che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072;

Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). In tal quadro è, in ogni caso, del tutto risalente l'osservazione che l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (così, in motivazione, già anteriormente alla novella, Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv. 247539). Laddove va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multís, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Alcuna doglianza circa pretesa illegalità della pena concordata è stata formulata.

3. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C