Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered in the special bar for higher courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer who signed the document was not listed in the special register for higher courts. Although the lower court had convicted the defendant of occupying maritime domain, the procedural defect regarding the lawyer's qualification rendered the appeal void. Consequently, the Court ruled that the formal requirements for representation are mandatory and cannot be waived, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The signature of an appeal or cassation petition by a lawyer not enrolled in the special register for higher courts renders the petition inadmissible, as formal requirements for representation are mandatory and non-derogable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LORENZO FILIPPO nato a LOCRI il 07/06/1982 avverso la sentenza del 25/09/2015 del TRIBUNALE di LOCRIdato avvigo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;
1. Con sentenza del 25 settembre 2015 il Tribunale di Locri ha ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. De Lorenzo Filippo e lo ha condannato alla pena euro 200,00 di ammenda per aver occupato circa 2850 mq di area demaniale marittima mantenendo in detta area alcuni manufatti di varie dimensioni.
2. È stato proposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della pronuncia - tramite il quale è stata rilevata la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato Leo Stilo, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti).
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equítativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C sigliere estenso