Italian court dismisses appeal on procedural grounds due to waiver of arguments in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Kenteh Mansa inadmissible, ruling that parties' agreement to settle waived further grievances. Mansa argued a lack of motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding a prior judgment, but the court found this argument covered by the settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis proc. pen.; When parties reach an agreement on settled points, they waive further grievances in the subsequent appeal, except for illegal sentencing or defects in consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KENTEH MANSA nato il 08/01/1996 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLItato avviso alle pag udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Kenteh Mansa, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.