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Ordinanza — n. 8273/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; mere name disclosure insufficient for drug crime mitigation under Art. 73(7) DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Paolo D'Alessandro inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug-related offenses. The appellant argued for a statutory mitigation under Article 73, paragraph 7 of the Anti-Drug Law, but the court rejected the claim that merely naming accomplices qualifies as sufficient collaboration. The decision emphasizes that substantive operational results, such as disrupting criminal chains or seizing resources, are required beyond simple informational disclosure.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990; In drug-related crimes, mere disclosure of accomplice names does not satisfy the statutory requirement for mitigation, which demands concrete operational results that interrupt criminal activity or seize resources.

Parole chiave

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drug trafficking mitigation collaboration with authorities Art. 73 DPR 309/1990 inadmissible cassation appeal substantive operational results criminal chain interruption procedural inadmissibility partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
Con sentenza del 10/07/2023 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 28/10/2022 del Tribunale di Napoli, che aveva condannato Paolo D'Alessandro alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, Renna
disattende l'analoga richiesta formulata con i motivi di appello, richiamando quella giurisprudenza (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, Renna, Rv.
sez. 6, n. 20799 del 2.3.2010, Sivolella ed altri
309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (così, ex plurimis, sez. 6, n. 20799 del 2.3.2010, Sivolella ed altri, rv.
sez. 6, n. 37100 del 19.7.2012, Biasi ed altri
sul punto sez. 6, n. 37100 del 19.7.2012, Biasi ed altri, rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO PAOLO nato a NAPOLI il 06/03/1965 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 10/07/2023 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 28/10/2022 del Tribunale di Napoli, che aveva condannato Paolo D'Alessandro alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, 81 cod. pen..

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, censurando violazione di legge in ordine all'articolo 73, comma 7, d.P.R. 309/1990. Coth 3. In data 24/11/2023 il ricorrente deposita memorie ifr cui insiste nell'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale (pag.

4) disattende l'analoga richiesta formulata con i motivi di appello, richiamando quella giurisprudenza (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, Renna, Rv. 263822 - 01) secondo cui «in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (così, ex plurimis, sez. 6, n. 20799 del 2.3.2010, Sivolella ed altri, rv. 247376)».

Tale giurisprudenza, che il Collegio condivide e ribadisce, sottolinea come l'attenuante in questione si collochi in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa e l'operosità da prendere in considerazione è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla norma citata e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto o di colpire i mezzi di produzione delle attività criminali (cfr. sul punto sez. 6, n. 37100 del 19.7.2012, Biasi ed altri, rv. 253381). Non è quindi necessario, secondo i giudici partenopei, che il soggetto si limiti a fornire il nominativo di qualche collaboratore, essendo al contrario necessario che venga raggiunto uno degli obiettivi della norma.

Con tale convincente motivazione il ricorrente non si confronta in modo critico, limitandosi a riproporre, in modo stereotipato, la doglianza formulata con l'atto di appello.

4. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15