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Ordinanza — n. 8272/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction for being a mere repetition of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8272/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Xhaholli Enea inadmissible because it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had convicted the defendant for trafficking approximately 11 grams of cocaine and €500, finding him guilty of possession while approaching an unknown subject. Since the appeal offered no new legal grounds, the court dismissed it and ordered the defendant to pay the procedural costs and a €3,000 fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, lacking any new legal reasoning or factual basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere repetition of arguments drug trafficking conviction cocaine possession procedural costs Cassa delle ammende Corte di Cassazione traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHAHOLLI ENEA nato il 24/06/1990 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto dal Xhaholli Enea - con cui si deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione sia all'affermazione della penale responsabilità, sia alla dosimetria della pena - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da aporie logiche, per un verso, ha ribadito la destinazione alla cessione dello stupefacente sequestrato sulla base degli elementi accertati nel caso concreto, ossia che l'imputato, fermato dalla p.g. per la pubblica via, era stato trovato in possesso di circa 11 grammi di cocaina occultata negli slip e confezionata in 22 involucri (dalla quale era possibile ricavare 63 dosi singole) e della somma di euro 500, mentre stava avvicinandosi ad un soggetto sconosciuto con il quale aveva scambiato brevi battute; sia la congruità della pena inflitta, alla luce del quantitativo di droga sequestrata; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.