Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to lack of valid grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued the lower court failed to address Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that only specific statutory grounds allow appeals against plea bargains. Since the appellant's complaint did not fall within these permitted categories, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; complaints regarding the lack of reasoning on Article 129 are inadmissible as they contradict the principle of the plea.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUERGHI MOURAD nato il 17/07/1986 avverso la sentenza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAi..„dato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;
1. Con sentenza del 19 giugno 2023 il Tribunale di Brescia ha applicato a Ouerghi Mourad, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1.
In relazione al proposto motivo di censura, è nozione consolidata che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere esten