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Ordinanza — n. 8269/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal for sentencing agreement dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8269/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Filahi Omar inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentencing agreement based on alleged defects in reasoning, but the court found no grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Since the appeal did not fall within the specific exceptions allowed for appeals against sentencing agreements, the court ruled it inadmissible without finding fault in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Appeals against sentencing agreements are admissible only for specific statutory grounds, and any other challenges are inadmissible.

Parole chiave

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appeal against sentencing agreement inadmissibility of appeal Code of Criminal Procedure defect in reasoning procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILAHI OMAR nato il 02/06/1977 avverso la sentenza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAf a_v_vis r t ì; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Filahi Omar, che censura il vizio di motivazione in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», motivi che certamente non ricorrono nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.