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Ordinanza — n. 8268/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and tardiness regarding sentencing and citation irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8268/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity and procedural tardiness. The appellant's arguments merely reiterated rejected claims from the appellate stage without engaging with the specific factual reasoning regarding drug trafficking and sentencing principles. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 180 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to confront the contested judgment's reasoning or if it is raised after the statutory deadline for general nullity exceptions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity tardiness of exceptions drug trafficking sentencing procedural nullity deadline dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
Quanto al trattamento sanzionatorio, evidenzia la Corte territoriale che, nel caso di specie, operava il divieto (art. 69, comma quarto, cod.
Art. 180 cod. proc. pen.
Il Collegio evidenzia infatti come la dedotta violazione, non risolvendosi in una omessa citazione, ma una mera irregolarità, configuri una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento del difensore, che la parte deve far valere entro i termini previsti dall'art. 180 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
artt. 81 cod. pen
Con sentenza del 10/07/2023 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 10/02/2023 del GIP presso il Tribunale di Napoli nord, che aveva condannato Martuscello Vincenzo alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R.
art. 180 cod. proc. pen
Il Collegio evidenzia infatti come la dedotta violazione, non risolvendosi in una omessa citazione, ma una mera irregolarità, configuri una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento del difensore, che la parte deve far valere entro i termini previsti dall'art. 180 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 45065 del 25/09/2008, Pellegrinno
Sez. 4, Sentenza n. 27430 del 28/05/2008, Guasco
241780 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 27430 del 28/05/2008, Guasco, Rv.
Sez. 6, n. 28408 del 23/6/2022, Fasulo
pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 6, n. 28408 del 23/6/2022, Fasulo, Rv.
Sez. 3, n. 46179 del 28/9/2021, D'Arcangelo
283349; Sez. 3, n. 46179 del 28/9/2021, D'Arcangelo, Rv.
Sez. 4, n. 5959 del 23/1/2020, De Carolis
282220; Sez. 4, n. 5959 del 23/1/2020, De Carolis, Rv.
Sez. 5, n. 25772 del 6/2019, Fenati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUSCIELLO VINCENZO nato a NAPOLI il 18/01/1977 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 10/07/2023 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 10/02/2023 del GIP presso il Tribunale di Napoli nord, che aveva condannato Martuscello Vincenzo alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 192 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli articoli 132 e 133 cod. pen., 601, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata motivazione sulla eccepita sussistenza di un vizio nella notificazione della citazione in appello.

3. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamente - costituiscono pedissequa reiterazione di doglianze formulate in appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado; essi, pertanto, difettano di specificità, omettendo di confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato. Inoltre, sono sviluppati in modo totalmente fattuale, e le censure tendono a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità.

La sentenza impugnata spiega - pag. 4 - in modo non manifestamente illogico o contraddittorio che il caso concreto non può essere ricondotto nella fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, in ragione della pluralità di stupefacenti (eroina e cocaina), del numero di dosi detenute (14,2 di cocaina e 146 di eroina), delle modalità di detenzione (confezionamento in dosi singole, pronte alla vendita in luogo pubblico), del possesso di somma di denaro cospicua, elementi tutti che evidenziano l'inserimento del Martuscello in un rodato circuito di spaccio (il luogo ove è avvenuto l'arresto è una rinomata piazza di spaccio).

Quanto al trattamento sanzionatorio, evidenzia la Corte territoriale che, nel caso di specie, operava il divieto (art. 69, comma quarto, cod. pen.) di ritenere nel giudizio di comparazione prevalenti le circostanze attenuanti sulla contestata recidiva reiterata; detto principio riguarda tanto le attenuanti relative alla persona dell'imputato che quelle relative alla modalità del fatto, non avendo il legislatore L operato alcuna distinzione in merito (Sez. 3, n. 45065 del 25/09/2008, Pellegrinno, Rv. 241780 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 27430 del 28/05/2008, Guasco, Rv. 240560 - 01).

Con tale motivazione il ricorso non si confronta affatto, limitandosi ad una contestazione meramente fattuale e rivalutativa, così manifestando un mero «dissenso» rispetto alla motivazione offerta dal provvedimento impugnato.

4. La censura relativa agli aumenti operati in continuazione è inammissibile per tardività. Ed infatti, la Corte di appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, ha considerato l'unico motivo dedotto in appello sul punto, concernente l'applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva e non anche la disciplina del reato continuato. L'imputato, pertanto, omettendo di censurare tale ultima disciplina, ha circoscritto il devolutum in appello alle sole contestazioni dedotte.

5. Quanto alla dedotta tardività della citazione del difensore per il giudizio di appello, la censura è inammissibile per tardività. Il Collegio evidenzia infatti come la dedotta violazione, non risolvendosi in una omessa citazione, ma una mera irregolarità, configuri una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento del difensore, che la parte deve far valere entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 6, n. 28408 del 23/6/2022, Fasulo, Rv. 283349; Sez. 3, n. 46179 del 28/9/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220; Sez. 4, n. 5959 del 23/1/2020, De Carolis, Rv. 278447; Sez. 5, n. 25772 del 6/3/2019, Fenati, Rv. 276515). Tale eccezione non è stata dedotta in sede di discussione, in cui il difensore era presente, né tale omessa deduzione viene contestata dal ricorrente.

6. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così