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Ordinanza — n. 8266/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of sentencing arguments during appellate conciliation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously waived sentencing grievances during appellate conciliation. The appellant agreed to a new sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, thereby relinquishing the right to contest the penalty measure. Consequently, the court held that a negotiated settlement cannot be unilaterally modified by the appellant in a subsequent cassation request.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging a sentence agreed upon during appellate conciliation proceedings is inadmissible, as the parties' negotiated agreement cannot be unilaterally modified by the appellant.

Parole chiave

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appellate conciliation waiver of sentencing cassation inadmissibility negotiated settlement Code of Criminal Procedure commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 17 maggio 2023 la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI GIANMARCO nato a ROMA il 09/06/1998 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 maggio 2023 la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 16 maggio 2022 del GUP presso il Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena inflitta a Mancini Gianmarco per il reato, così riqualificato dalla Corte di Appello, di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione con precipuo riguardo al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

2. In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

3. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis cit., con rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede. Invero, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cit., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504), ipotesi certamente non ricorrente in specie.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere