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Ordinanza — n. 8265/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for lack of habitual recidivism evidence under Art. 131 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8265/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Caputo's appeal inadmissible regarding alleged defects in the reasoning of the Second Instance Court. Caputo argued that the lower court failed to explicitly demonstrate the required habitual recidivism under Article 131 bis of the Penal Code by citing prior offenses. The court ruled that the absence of a specific reference to previous contraventions does not invalidate the finding of habituality when the legal requirement is otherwise substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; The appeal alleging a defect in reasoning regarding the requirement of habitual recidivism is inadmissible if the lower court's decision sufficiently establishes the prior offenses without needing explicit enumeration of each contravention.

Parole chiave

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Art. 131 bis Penal Code habitual recidivism defect in reasoning inadmissible appeal prior contraventions reiterazione di reati penali contravvenzioni reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO VINCENZO nato a NAPOLI il 10/11/1987 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Caputo Vincenzo in ordine a vizi di motivazione con riguardo all'art. 131 bis cod. pen., non si confronta con la motivazione laddove si evidenzia il requisito ostativo della abitualità attraverso la indicazione della avvenuta contravvenzione dell'imputato già tre volte prima del fatto sub iudice; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15.12.2023