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Ordinanza — n. 8261/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8261/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8261/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA SAVERIA nato a CONDOFURI il 04/11/1959 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Nucera Saveria, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del reato ex art. 349, comma 2, cod. pen, contestato al capo b), è manifestamente infondato, in quanto, poiché il delitto contestato è stato commesso il 7 luglio 2016, il termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi, cui devono aggiungere 64 giorni a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19, spirerà l'il marzo 2024, di talché la prospettazione difensiva, secondo cui il reato si sarebbe consumato nell'agosto 2014, dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, implicando valutazioni di fatto è, evidentemente, inammissibile; considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non sindacabile in sede di legittimità - escluso, nel caso di specie, la particolare tenuità dell'offesa in considerazione sia delle dimensioni dell'opera cui erano stati rimossi i sigilli per il compimento dei lavori abusivi, sia dell'abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali della stessa indole e da una nuova e successiva violazione dei sigilli per il definitivo completamento dei lavori edilizi abusivi; rilevato che il terzo motivo, che censura vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 163 cod. pen., è manifestamente infondato per la dirimente ragione, evidenziata dalla Corte di merito (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), che l'imputata aveva già goduto della sospensione condizionale due volte, e, quindi, non poteva essere applicata una terza, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 164, comma 4, cod. pen. stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 8261/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 349, comma 2, cod. pen, contestato al capo b), è manifestamente infondato, in quanto, poiché il delitto contestato è stato commesso il 7 luglio 2016, il termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi, cui devono aggiungere 64 giorni a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19, spirerà l'il marzo 2024, di talché la prospettazione difensiva, secondo cui il reato si sarebbe consumato nell'agosto 2014, dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, implicando valutazioni di fatto è, evidentemente, inammissibile; considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non sindacabile in sede di legittimità - escluso, nel caso di specie, la particolare tenuità dell'offesa in considerazione sia delle dimensioni dell'opera cui erano stati rimossi i sigilli per il compimento dei lavori abusivi, sia dell'abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali della stessa indole e da una nuova e successiva violazione dei sigilli per il definitivo completamento dei lavori edilizi abusivi; rilevato che il terzo motivo, che censura vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 163 cod. pen., è manifestamente infondato per la dirimente ragione, evidenziata dalla Corte di merito (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), che l'imputata aveva già goduto della sospensione condizionale due volte, e, quindi, non poteva essere applicata una terza, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 164, comma 4, cod. pen. stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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termine di sospensione termine di una settimana decorrenza della prescrizione durata dell'infrazione momento del reato inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 163 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA SAVERIA nato a CONDOFURI il 04/11/1959 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Nucera Saveria, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del reato ex art. 349, comma 2, cod. pen, contestato al capo b), è manifestamente infondato, in quanto, poiché il delitto contestato è stato commesso il 7 luglio 2016, il termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi, cui devono aggiungere 64 giorni a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19, spirerà l'il marzo 2024, di talché la prospettazione difensiva, secondo cui il reato si sarebbe consumato nell'agosto 2014, dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, implicando valutazioni di fatto è, evidentemente, inammissibile; considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non sindacabile in sede di legittimità - escluso, nel caso di specie, la particolare tenuità dell'offesa in considerazione sia delle dimensioni dell'opera cui erano stati rimossi i sigilli per il compimento dei lavori abusivi, sia dell'abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali della stessa indole e da una nuova e successiva violazione dei sigilli per il definitivo completamento dei lavori edilizi abusivi; rilevato che il terzo motivo, che censura vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 163 cod. pen., è manifestamente infondato per la dirimente ragione, evidenziata dalla Corte di merito (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), che l'imputata aveva già goduto della sospensione condizionale due volte, e, quindi, non poteva essere applicata una terza, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 164, comma 4, cod. pen. stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre