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Ordinanza — n. 8260/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in sentencing reasoning regarding continued offense aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing reasoning was not flawed. The defendant argued the increase for the continued offense was based on a misinterpretation of facts, but the court found the aggravation properly applied to the satellite crime involving armed threats. The decision rests on the principle that a personal reading of facts does not constitute a manifest error of law.

Regesto Legislator

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Art. 612 comma 2 cod. pen.; Art. 81 comma 2 cod. pen.: A sentencing increase for a continued offense is admissible when based on the gravity of the satellite crime and the defendant's negative personality, provided the reasoning is not merely a personal interpretation of facts but a manifest error of law.

Parole chiave

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continued offense satellite crime sentencing aggravation manifest error of law inadmissible appeal armed threat negative personality violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 81 comma 2 cod. pen.
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato il vizio di motivazione con riguardo all'aumento per la continuazione ex art. 81 comma 2 cod. pen., nel quadro del travisamento di elementi di giudizio sussistenti in favore del prevenuto.
Art. 612 comma 2 cod. pen.
In proposito, infatti, e per come riportato nella sentenza impugnata, il motivo qui in esame deve ritenersi limitato al solo reato satellite ex art. 612 comma 2 cod. pen. come già sollevato in appello.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 81 comma 2 cod. pen
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato il vizio di motivazione con riguardo all'aumento per la continuazione ex art. 81 comma 2 cod. pen., nel quadro del travisamento di elementi di giudizio sussistenti in favore del prevenuto.
art. 612 comma 2 cod. pen
In proposito, infatti, e per come riportato nella sentenza impugnata, il motivo qui in esame deve ritenersi limitato al solo reato satellite ex art. 612 comma 2 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHIM AMINE nato il 17/01/1994 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;

1. Con sentenza del 19 maggio 2023 la Corte di Appello di Genova, confermando la sentenza del 15 settembre 2022 del Tribunale di Imperia, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha determinato in mesi 7 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa la pena complessivamente inflitta a Mouhim Amine per i reati di cui agli artt. 4 della I. 110/1975 e 61 numero 2 cod. pen., 612 comma 2 (art. 339) cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato il vizio di motivazione con riguardo all'aumento per la continuazione ex art. 81 comma 2 cod. pen., nel quadro del travisamento di elementi di giudizio sussistenti in favore del prevenuto.

3. Il ricorso è inammissibile. In proposito, infatti, e per come riportato nella sentenza impugnata, il motivo qui in esame deve ritenersi limitato al solo reato satellite ex art. 612 comma 2 cod. pen. come già sollevato in appello. Già il Tribunale aveva correttamente riconosciuto la continuazione, poi confermata dal giudice dell'appello, in relazione al reato di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen., ritenendo tale aumento congruo al fatto che, nella sua materialità, risulta grave e attestante un dolo spiccato, nonché il portato di una personalità negativa del prevenuto, desumibile dai precedenti penali e dalla circostanza che lo stesso si era recato all'appuntamento con Toffanello armato di coltello con il quale lo minacciava e tentava di colpirlo anche quando era riverso al suolo sia con il coltello che con una pietra.

Si tratta di motivazione che il ricorrente non supera individuando un vizio manifesto, come necessario, bensì opponendo solo una sua personale lettura dei dati, inammissibile in questa sede. Il ricorso dunque (inammissibile e tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C sigliere esten7ore Il