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Ordinanza — n. 8255/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8255/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8255/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORDACHE ALEKSANDER nato il 16/12/1977 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con il ricorso si contesta da parte di Iordache Aleksander il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, invocando dichiarazioni della moglie del ricorrente che non superano, in termini di emersione di un vizio manifesto, la valorizzazione del rinvenimento della droga, occultata in casa assieme ad una considerevole somma, in uno con dichiarazioni dell'acquirente spiegate ragionevolmente in termini di attendibilità; nè l'infondatezza delle dichiarazioni del medesimo acquirente prima citato, limitata ai soli fatti del secondo reato per cui è intervenuta assoluzione, può incidere negativamente sul primo a fronte di una valutazione che non appare in alcun modo dipendente dalla restante considerazione delle ulteriori dichiarazioni del Bellini e posto che è ben ammissibile la valutazione frazionata del teste.

Regesto Legislator

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art. 62-bis c.p; Ordinanza — n. 8255/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue anche la adeguatezza della pena motivata sulla base della gravità del fatto e della personalità. Non risulta invece dedotta in appello la censura qui proposta sul sequestro della somma di denaro e sulla relativa confisca. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti confisca di valori patrimoniali allegazioni d'asilo contraddittorie immissione di sostanze immunità parziale sostanza non dichiarata

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis c.p
Le attenuanti generiche sono state ben motivate alla luce dei precedenti penali così che trova applicazione il principio secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORDACHE ALEKSANDER nato il 16/12/1977 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con il ricorso si contesta da parte di Iordache Aleksander il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, invocando dichiarazioni della moglie del ricorrente che non superano, in termini di emersione di un vizio manifesto, la valorizzazione del rinvenimento della droga, occultata in casa assieme ad una considerevole somma, in uno con dichiarazioni dell'acquirente spiegate ragionevolmente in termini di attendibilità; nè l'infondatezza delle dichiarazioni del medesimo acquirente prima citato, limitata ai soli fatti del secondo reato per cui è intervenuta assoluzione, può incidere negativamente sul primo a fronte di una valutazione che non appare in alcun modo dipendente dalla restante considerazione delle ulteriori dichiarazioni del Bellini e posto che è ben ammissibile la valutazione frazionata del teste.

Né emergono vizi sulla valutazione delle dichiarazioni della moglie dell'imputato, limitatasi a ribadire il carattere risalente della droga come riferitole dall'imputato medesimo, così che il giudizio di inattendibilità formulato nei riguardi del ricorrente ben si estende sul punto specifico anche alla moglie. Le attenuanti generiche sono state ben motivate alla luce dei precedenti penali così che trova applicazione il principio secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02).

Consegue anche la adeguatezza della pena motivata sulla base della gravità del fatto e della personalità. Non risulta invece dedotta in appello la censura qui proposta sul sequestro della somma di denaro e sulla relativa confisca. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C