Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it falls outside statutory grounds for appeal under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Possente Carmine inadmissible because it was lodged outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing agreement on grounds of motivation defects, which the court found did not align with the limited categories of review allowed for cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific grounds regarding the imputant's will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty, and appeals outside these grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSSENTE CARMINE nato a NAPOLI il 02/12/2002 avverso la sentenza del 07/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Possente Carmine, che censura il vizio di motivazione in relazione all'art 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», motivi che certamente non ricorrono nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 15 dicembre 2023.