Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8248/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8248/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8248/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANTE AHMET nato il 21/03/1986 avverso la sentenza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., Kante Ahmet deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 99, 69, 106, comma 2, cod. pen., in quanto i reati che fonderebbero la recidiva sarebbero estinti ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto la dedotta censura non rientra tra i casi di "pena illegale", tale unicamente essendo, come recentemente ribadito dalla Sezioni Unite (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 8248/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., Kante Ahmet deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 99, 69, 106, comma 2, cod. pen., in quanto i reati che fonderebbero la recidiva sarebbero estinti ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto la dedotta censura non rientra tra i casi di "pena illegale", tale unicamente essendo, come recentemente ribadito dalla Sezioni Unite (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena sanzione sostitutiva motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANTE AHMET nato il 21/03/1986 avverso la sentenza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod.
art. 99 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANTE AHMET nato il 21/03/1986 avverso la sentenza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., Kante Ahmet deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 99, 69, 106, comma 2, cod. pen., in quanto i reati che fonderebbero la recidiva sarebbero estinti ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto la dedotta censura non rientra tra i casi di "pena illegale", tale unicamente essendo, come recentemente ribadito dalla Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione), "quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista"; diversamente, la pena determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall'art. 99 cod. pen. risulta meramente 'illegittima' - ma non anche 'illegale' - sicché, trattandosi di pena applicata con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non è ammesso il ricorso per cassazione; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.