Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic defense against specific court findings on food preservation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's defense was generic and failed to refute the specific, convergent data used by the lower court to establish the poor state of food preservation. The court ruled that the appellant did not act in bad faith regarding the cause of inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the defense is generic and does not specifically refute the factual basis of the lower court's conclusion, thereby failing to demonstrate bad faith in the determination of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZA GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 06/11/1984 avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; A6f2(6tn)112 1. Con sentenza del 7.3.2023 il tribunale di egrt= condannava Costanza Giuseppe in ordine al reato ex art. 5 lett.
b) della L. 283/62.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello da riconvertirsi in ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato la mancata verifica del ritenuto cattivo stato di conservazione degli alimenti.
3. La censura mira alla rivalutazione del fatto, come tali inammissibile, e non si confronta con la motivazione che ricava la conclusione circa il cattivo stato degli alimenti da molteplici dati, tra loro convergenti, in assenza di alcuna specifica confutazione di ciascuno di essi così che la contestazione difensiva appare anche generica.
4. Non può quindi che dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C sigliere estensore Il Presid