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Ordinanza — n. 8243/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8243/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8243/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUOMINE HAMID nato il 26/05/1983 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Mouomine Hamid — il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8243/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti dipendenza dall'assistenza sociale motivazione sufficiente scemata imputabilità guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUOMINE HAMID nato il 26/05/1983 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Mouomine Hamid — il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso l'ipotesi della "minore gravità", sul rilievo che l'imputato, per diversi mesi, unitamente ad altri correi, aveva svolto in maniera ininterrotta l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish, venendo a contatto con decine di tossicodipendenti, attività organizzata pur in maniera rudimentale, e interrotta solo dall'avvenuta carcerazione, il che denota una significativa capacità di approvvigionamento della droga e, quindi, l'esistenza di contatti non certo occasionali con il narcotraffico, certamente ostativi alla qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.