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Ordinanza — n. 8242/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug sentence for inadmissibility of generic mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8242/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Barkallah Mongi inadmissible, rejecting his claims regarding minor offensiveness and generic mitigating circumstances. The appellate court correctly identified the drug quantity and the defendant's professional status as key factors negating leniency, while the appellant failed to provide specific evidence for his arguments. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic or lack the necessary specificity required by law, as the lower court's factual assessment of mitigating circumstances is non-appealable in the absence of contradictory evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigation drug quantity offense special minor profit procedural costs reato grave di stupefacenti precedenti penali rilevanti caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato, con due distinti motivi, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sostenendo la modesta offensività della condotta contestata, e delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
pen., è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 62-bis cod. pen
pen., sostenendo la modesta offensività della condotta contestata, e delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020
Questa Corte (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020„ Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 48320 del 31/01/2018, Ben Mohamed
Sez. 6, Sentenza n. 48320 del 31/01/2018, Ben Mohamed, Rv.
Sez. 2, n. 6898 del 18/05/1993, Crobu
Ancora, la Corte ha ritenuto (Sez. 2, n. 6898 del 18/05/1993, Crobu, Rv.
Sez. 6, n. 3039 del 06/10/1981, Ferrari
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARKALLAH MONGI nato il 11/12/1986 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 marzo 2023 la Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza del 4 marzo 2022 del Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, ha determinato in mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena complessivamente inflitta a Barkallah Mongi per il reato di cui all' art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato, con due distinti motivi, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sostenendo la modesta offensività della condotta contestata, e delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In relazione ai motivi di censura azionati, la sentenza impugnata ha anzitutto rilevato - con motivazione non manifestamente illogica - che la condotta tenuta dal prevenuto non potesse essere ritenuta di modesta offensività, in ragione del non irrilevante quantitativo di stupefacente detenuto (da cui potevano ricavarsi 59 dosi singole), nonché della professionalità del predetto, che era giunto in Italia per ottenere asilo politico, decidendo invece di trarre il proprio sostentamento dall'inserimento privilegiato in contesti criminali.

3. Per quanto riguarda le invocate attenuanti generiche di cui al secondo motivo, è nozione comune che il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Invero, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). t _ Al riguardo, la Corte territoriale ha così osservato che l'imputato non è incensurato, essendo già stato condannato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in concorso e che lo stesso, irregolare sul territorio dello Stato e senza stabile attività lavorativa, trovi sostentamento dall'attività illecita di spaccio.

4. Q.uanto alla attenuante di cui all'articolo 62 n. 4), cod. pen., il motivo è inammissibile per genericità. Questa Corte (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020„ Rv. 279499 - 02) ha stabilito che, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sez. 6, Sentenza n. 48320 del 31/01/2018, Ben Mohamed, Rv. 272519 - 01, ha affermato altresì che l'attenuante in parola richiede, rispetto al «fatto lieve», un elemento specializzante costituito dall'avere l'agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di benefici sanzionatori.

Ancora, la Corte ha ritenuto (Sez. 2, n. 6898 del 18/05/1993, Crobu, Rv. 195496 - 01) che per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. il profilo economico assume rilievo «esclusivo». A tal proposito, una risalente ma mai overruled pronuncia della Corte (Sez. 6, n. 3039 del 06/10/1981, dep. 1982, Ferrari, Rv. 152858 - 01) ha stabilito che «ai fini della concessione o del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si deve fare riferimento soltanto al danno patrimoniale cagionato dal reato, in relazione principalmente alla consistenza ed al valore della cosa che ne costituisce l'oggetto ed in via sussidiaria alle condizioni economiche del soggetto passivo.

Non può invece farsi riferimento alla persona del reo né all'uso che egli intendeva fare della cosa stessa perché questi elementi, pur utilizzabili ad altri fini, non sono presi in considerazione in relazione alla attenuante della particolare tenuità del danno». Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla non lieve offensività del fatto, desumendola dal numero di dosi singole di stupefacente ricavabili dal quantitativo sequestrato. Il ricorso, a sua volta, appunta la sua doglianza sulla nozione di «dose media singola» e focalizza la doglianza sulla «speciale tenuità» dell'evento dannoso o pericoloso, dimenticando totalmente il concorrente (e prevalente) aspetto dell'«avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità», così difettando della necessaria specificità.

5. Non può pertanto che dichiararsi la complessiva inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom