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Ordinanza — n. 8239/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8239/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8239/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 giugno 2023 la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 30 giugno 2022 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio, ha rideterminato in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa la pena inflitta a Kulla Mariglen per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 5, e 80 el d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8239/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 15 giugno 2023 la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KULLA MARIGLEN nato il 27/03/1989 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;

1. Con sentenza del 15 giugno 2023 la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 30 giugno 2022 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio, ha rideterminato in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa la pena inflitta a Kulla Mariglen per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 5, e 80 el d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato genericamente il vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

5. Tanto evidenziato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis cit., con rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.

6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Co igliere estenso