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Ordinanza — n. 8237/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of non-punishment grounds and agreement on penalty in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8237/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived the grounds for non-punishment and agreed to the penalty during the appellate proceedings. Although the appellant argued for generic mitigating circumstances, the court noted that such circumstances are not automatically granted upon a waiver of appeal grounds and require positive evidence of reduced criminal capacity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When an appellant waives grounds for appeal and agrees to a penalty determination, the second-instance judge is not required to motivate the lack of non-punishment causes or absolute nullities, as the appeal's devolutive effect limits review to non-waived grounds.

Parole chiave

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patteggiamento in appello rinuncia motivi appello causa non punibilità circostanze attenuanti generiche inammissibilità ricorso onere spese procedimento effetto devolutivo motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
ed in parziale riforma della sentenza del 24 novembre 2022 del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Trani, ha rideterminato in anni 5 di reclusione ed euro 24.500,00 di multa la pena inflitta a Sakaj Fatjon per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R.
Art. 129, cod. proc. pen.
E' stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 62-bis, cod. pen.
e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
maggio 2023 la Corte di Appello di Bari, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
E' stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi
pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKAJ FATJON nato il 19/08/1992 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIidato avviso alte-gare-i udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 26. maggio 2023 la Corte di Appello di Bari, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 24 novembre 2022 del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Trani, ha rideterminato in anni 5 di reclusione ed euro 24.500,00 di multa la pena inflitta a Sakaj Fatjon per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen..

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

4. In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Al riguardo, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, in tema di "patteggiamento in appello", il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

5. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis cit., con rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede. In relazione poi all'invocata applicazione delle attenuanti generiche, si è osservato in ogni caso che la rinuncia ai motivi d'appello non costituisce di per sé, proprio anche per via della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943).

In ogni caso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (da ult. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) e in specie nulla ha allegato il ricorrente.

6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 202