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Ordinanza — n. 8235/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because expert testimony is neutral evidence not subject to party control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8235/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the failure to order a handwriting analysis constituted a lack of decisive proof. The appellant argued that the expert report was essential, but the court held that expert testimony is a neutral means of proof subject to judicial discretion rather than party control. Consequently, the appeal was rejected for being too generic, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, Art. 365 c.p.p.; The failure to order an expert examination cannot serve as grounds for a cassation appeal because expert evidence is a neutral means of proof outside the parties' control and discretion belongs to the judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility expert testimony neutrality decisive proof requirement judicial discretion evidence handwriting analysis inchiesta per falsità atti falsificazione di valori di bollo ufficiali fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
Sez. 6, n. 9207 dell'01/03/2022
270936; Sez. 6, n. 9207 dell'01/03/2022, Battistini, n.m.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTO GIACOMO nato a CERCOLA il 12/01/1987 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 10/07/2023 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 05/07/2022 del Tribunale di Milano, che aveva condannato Alberto Giacomo alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di cui agli articoli 91 cpv.- c.p., 5 d. Igs. 74/2000 (dall'anno 2015 all'anno 2017).

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la mancata assunzione di prova decisiva e segnatamente di perizia grafica richiesta in sede di appello.

3. Il ricorso è inammissibile. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione, in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (così Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936; Sez. 6, n. 9207 dell'01/03/2022, Battistini, n.m.). Nel caso di specie la Corte di appello ha spiegato in maniera dettagliata le ragioni per le quali l'espletamento di una perizia, peraltro neppure richiesta in primo grado, non fosse necessaria per la decisione: argomenti che non sono stati considerati nel ricorso per cassazione. Il ricorso è quindi inammissibile per genericità.

4. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023