Criminal appeal dismissed for lack of motivation and genericity regarding drug trafficking and animal protection charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reassessment of evidence regarding drug quantities and the absence of veterinary checks, but the court found these arguments generic and unsupported by specific comparisons to the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court rejected the claims because the appellant failed to meaningfully confront the specific motivations provided by the appellate court on these issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 DPR 309/1990; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to meaningfully confront the specific motivations provided by the lower court, resulting in generic or unsubstantiated criticisms of the evidence and legal reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIO SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 26/06/1997 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; t Il ricorso - in ordine al capo 1 di cui all'art. 73 del DPR 309/90 - - è stato •ti proposto per motivi rivalutativi di dati ben valorizzati dai 14kré giudici(Per dedurre la finalità di spaccio, quali: la elevata quantità di sostanza e di dosi ricavabili, il rinvenimento indosso al ricorrente mentre trasportava la droga in un luogo pubblico, l'assenza di fonti di reddito.
Quanto alla seconda censura, relativa al secondo capo di imputazione, essa si scontra nella sua genericità conseguente alla sola lamentata assenza di accertamenti veterinari, rispetto alla valorizzazione dell'avvenuto accesso di un veterinario che ha confermato la qualità di specie protetta degli animali, così che il ricorrente non risulta essersi confrontato con la motivazione. Analoghe considerazioni devono muoversi in ordine alla terza censura sul diniego della massima estensione delle attenuanti generiche e della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., espressamente motivato, laddove si valorizza la gravità dei reati e con particolare riferimento al secondo capo la varietà e numero degli animali protetti.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis