Ordinanza — n. 8233/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla sussistenza della contestata recidiva, in considerazione della precedente condanna per quattro episodi di spaccio commessi in un ristretto arco temporale, sicché la nuova violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è stata ritenuta indicativa, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, di una maggiore pericolosità sociale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8233/2024 — snpen · Corte di Cassazione: l'insussistenza dei presupposti per riconoscere la sospensione condizionale della pena, posto che, anche alla luce dei menzionati precedenti, è ragionevole ritenere che l'imputato tragga la fonte del proprio sostentamento dall'attività di spaccio, il che osta a una prognosi positiva ex art. 164, comma 1, cod. pen. stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE PAOLO nato a PALERMO il 27/06/1997 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i tre motivi di ricorso presentata da Giacalone Paolo, che afferiscono al complessivo trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con apprezzamento fattuale logicamente motivato - e quindi non sindacabile in sede di legittimità - ha ribadito:
1) la sussistenza della contestata recidiva, in considerazione della precedente condanna per quattro episodi di spaccio commessi in un ristretto arco temporale, sicché la nuova violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è stata ritenuta indicativa, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, di una maggiore pericolosità sociale;
2) la congruità della pena inflitta, di poco superiore al minimo edittale in ragione della quantità e delle diverse qualità di sostanza stupefacente;
3) l'insussistenza dei presupposti per riconoscere la sospensione condizionale della pena, posto che, anche alla luce dei menzionati precedenti, è ragionevole ritenere che l'imputato tragga la fonte del proprio sostentamento dall'attività di spaccio, il che osta a una prognosi positiva ex art. 164, comma 1, cod. pen. stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.