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Ordinanza — n. 8230/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation and improper recidiva assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8230/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding a legal violation and improper recidiva assessment. The appellate court had correctly reclassified the offense under Article 73 of DPR 309/90, emphasizing the lack of rudimentary organization and the link to organized crime environments. Consequently, the court ruled that the appellant did not act without fault in failing to meet the admissibility requirements.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 DPR 309/90: An appeal is inadmissible if the lower court's decision on reclassification and recidiva assessment is legally sound and the appellant fails to demonstrate a specific legal violation or lack of fault in the procedural posture.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reclassification of offense recidiva assessment DPR 309/90 Article 73 fault in procedural posture recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 DPR 309/90
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 e in ordine alla riconosciuta recidiva.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTO SALVATORE nato a PALERMO il 13/09/1952 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;

1. Con sentenza del 20.4.2023 la Corte di Appello di Palermo, riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Palermo del 24.11.2022 con cui Manto Salvatore era stato condannato in relazione all'art. 73 del DPR 309/90 riducendo la pena inflitta..

2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 e in ordine alla riconosciuta recidiva.

3. La Corte territoriale, concordemente rispetto al giudice di primo grado, ha negato la richiesta riqualificazione valorizzando non solo il profilo ponderale ma anche le modalità di confezionamento e occultamento e il grado di purezza, escludendo ogni forma organizzativa rudimentale ed evidenziando, piuttosto, la correlazione con ambienti criminali organizzati. Motivazione corretta cui si oppone, quindi, una mera riproposizione di personali prospettive. E quanto alla recidiva ha evidenziato il collegamento tra il fatto giudicato e altri precedenti in funzione della maggiore riprorevolezza del fatto sub iudice.

Così rispettando i canoni in materia di valutazione della recidiva. Il ricorso è quindi inammissibile e tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C nsigliere esten ore 41 I Il Preside