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Ordinanza — n. 8227/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal as grounds merely repeat lower court rejections without specific legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8227/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint cassation appeal by Grigoli Emilia and Castiglia Salvatore inadmissible. The appellants argued that their co-defendant lacked ownership, the crime was minor, and the statute of limitations had expired. The court rejected these claims as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level, noting they lacked the required specificity and critical engagement with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it constitutes a mere repetition of grievances already rejected by the second instance without providing specific legal arguments or a critical re-evaluation of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetition of grievances lack of specificity double conformity statute of limitations criminal procedure code appellate review costruzione abusiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
articolo 44 d.P.R.380/2001
Con sentenza del 22/03/2023 la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 7/04/2022 del Tribunale di Termini Imerese, che aveva condannato Grigoli Emilia e Castiglia Salvatore alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 6.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'articolo 44 d.P.R.380/2001.
articolo 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo lamentano violazione di legge in riferimento all'articolo 131-bis cod. pen..
articolo 157 cod. pen
Con il terzo motivo lamentano violazione di legge in riferimento all'articolo 157 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro ciascuno.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRIGOLI EMILIA nato a TERMINI IMERESE il 06/01/1970 CASTIGLIA SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 21/06/1971 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 22/03/2023 la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 7/04/2022 del Tribunale di Termini Imerese, che aveva condannato Grigoli Emilia e Castiglia Salvatore alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 6.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'articolo 44 d.P.R.380/2001.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno presentato ricorso congiunto per cassazione. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in riferimento alla colpevolezza del Castiglia, non proprietario del bene; 2.2. Con il secondo motivo lamentano violazione di legge in riferimento all'articolo 131-bis cod. pen.. 2.3. Con il terzo motivo lamentano violazione di legge in riferimento all'articolo 157 cod. pen. ritenendo che il reato fosse prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello.

3. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi — che possono essere trattati congiuntamente - costituiscono pedissequa reiterazione di doglianze formulate in appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado; essi, pertanto, difettano di specificità, omettendo di confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato. Inoltre, essi sono sviluppati in modo totalmente fattuale, e le censure tendono a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in p re tAAJW, ci cassazione, soprattutto soprattutto a fronte di una «doppia conforme»Ú responsabilità.

La sentenza impugnata, quanto al giudizio di responsabilità del Castiglia, evidenzia come lo stesso, oltre ad essere il coniuge della proprietaria, viveva all'interno dell'immobile oggetto dell'abuso edilizio, circostanza che rende implausibile che lo stesso non fosse a conoscenza dell'abuso medesimo. Quanto alla causa di non punibilità, la Corte territoriale evidenzia che in ragione dell'entità dell'abuso, che concerne la sopraelevazione di un intero piano (il sottotetto), della totale assenza di titoli abilitativi e della insanabilità dell'abuso (è già stato emesso ordine di demolizione, inottemperato), il fatto non può considerarsi di lieve entità, citando conforme giurisprudenza di questa Corte.

Quanto alla prescrizione, la Corte di appello evidenzia come all'atto del sopralluogo, effettuato il 17/06/2017, le opere fossero ancora in corso di 2___ realizzazione (ultimazione "allo stato grezzo"), e che in primo grado vi erano stati 334 giorni di sospensione, per cui il reato non era prescritto. Con tale motivazione il ricorso non si confronta affatto in modo realmente critico, limitandosi ad una pedissequa reiterazione, peraltro meramente fattuale e rivalutativa, dei motivi di appello, risultando di tal guisa inammissibile.

4. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma