Ordinanza — n. 8223/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 12 maggio 2022 del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli, ha rideterminato in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa la pena inflitta a Cuozzo Enzo per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 8223/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 12 maggio 2022 del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli, ha rideterminato in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa la pena inflitta a Cuozzo Enzo per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOZZO ENZO nato a ABBIATEGRASSO il 31/07/1968 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIgiato avviso alle partì udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;
1. Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 12 maggio 2022 del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli, ha rideterminato in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa la pena inflitta a Cuozzo Enzo per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato genericamente il vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
3. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare su punti dedotti nell'atto di impugnazione qui in esame. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023