Ordinanza — n. 8221/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16 giugno 2023 il GIP presso Tribunale di Bergamo ha applicato a Amine Alami, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 81 comma 2 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8221/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE ALAMI nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 16/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO Ciato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;
1. Con sentenza del 16 giugno 2023 il GIP presso Tribunale di Bergamo ha applicato a Amine Alami, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione in più parti della sentenza e con particolare riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, non è proponibile il ricorso presentato nei termini sopra indicati. Dunque, il ricorso è stato presentato per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e pertanto è inammissibile. Con condanna quindi del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023