Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by D'Ambrosio Ciro inadmissible because the parties' settlement agreement implied a waiver of further grievances. The appellant argued a violation of procedural law regarding a specific sentencing issue, but the court found this matter covered by the agreed-upon points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis proc. pen.: A settlement agreement between parties implies a waiver of all further grievances in the subsequent appeal, except for illegal sentencing and specific consent-related defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO CIRO nato a NAPOLI il 15/07/1956 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Lcfal-o avviso alle pa-r-- i›, udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da D'Ambrosio Ciro, che deduce la violazione di legge con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen. con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.