Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding drug conviction reclassification and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued the judgment lacked proper reclassification under specific legal provisions and failed to apply alternative penalties or revoke the expulsion order. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning sufficiently detailed regarding drug quantity, purity, and the appellant's criminal history to justify the sentence and expulsion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 DPR 309/90; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment provides a clear and complete argumentative path demonstrating the excluded reclassification and the justification for sentencing and expulsion measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJIM MOHAMMED nato il 15/08/1970 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; t 1. Con sentenza del 20 giugno 2023 la Corte di Appello di l'Aquila ha confermato la sentenza del 13 marzo 2023 del Tribunale di Avezzano in forza della quale Najim Mohammed è stato condannato per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza di motivazione per la mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 la mancata applicazione di pene sostitutive e la mancata revoca dell'ordine di espulsione.
3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, invero, con congruo e non illogico percorso argomentativo, rappresenta in modo chiaro e completo gli elementi dai quali può desumersi la esclusa riqualificazione essendosi valorizzato il numero di dosi ricavabili e la purezza della sostanza quali dati che danno conto del fatto e della sua gravità; motivata è anche la mancata applicazione di pena sostitutiva stante la modalità del fatto e i precedenti a carico dimostrativi di una inidoneità della invocata sostituzione, come pure la mancata revoca dell'espulsione secondo criteri adeguati rispetto ai principi che governano l'adozione dell'ordine di espulsione con particolare riferimento alla valutazione di pericolosità concreta. pe2sei e la purezza -W- già ritenu9 , onsabilità a carico de icorrente.V fronte di tale valida motivazione la difesa iresp si limita a proporre rivalutazioni di dati.
La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C nsigliere estensor4 ((i Il P