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Ordinanza — n. 8217/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding drug conviction reclassification and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8217/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued the judgment lacked proper reclassification under specific legal provisions and failed to apply alternative penalties or revoke the expulsion order. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning sufficiently detailed regarding drug quantity, purity, and the appellant's criminal history to justify the sentence and expulsion.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 DPR 309/90; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment provides a clear and complete argumentative path demonstrating the excluded reclassification and the justification for sentencing and expulsion measures.

Parole chiave

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drug trafficking conviction reclassification of offense alternative penalty application expulsion order revocation inadmissible appeal lack of motivation Cassation procedure imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 DPR 309/90
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza di motivazione per la mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 la mancata applicazione di pene sostitutive e la mancata revoca dell'ordine di espulsione.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJIM MOHAMMED nato il 15/08/1970 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; t 1. Con sentenza del 20 giugno 2023 la Corte di Appello di l'Aquila ha confermato la sentenza del 13 marzo 2023 del Tribunale di Avezzano in forza della quale Najim Mohammed è stato condannato per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza di motivazione per la mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 la mancata applicazione di pene sostitutive e la mancata revoca dell'ordine di espulsione.

3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, invero, con congruo e non illogico percorso argomentativo, rappresenta in modo chiaro e completo gli elementi dai quali può desumersi la esclusa riqualificazione essendosi valorizzato il numero di dosi ricavabili e la purezza della sostanza quali dati che danno conto del fatto e della sua gravità; motivata è anche la mancata applicazione di pena sostitutiva stante la modalità del fatto e i precedenti a carico dimostrativi di una inidoneità della invocata sostituzione, come pure la mancata revoca dell'espulsione secondo criteri adeguati rispetto ai principi che governano l'adozione dell'ordine di espulsione con particolare riferimento alla valutazione di pericolosità concreta. pe2sei e la purezza -W- già ritenu9 , onsabilità a carico de icorrente.V fronte di tale valida motivazione la difesa iresp si limita a proporre rivalutazioni di dati.

La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C nsigliere estensor4 ((i Il P