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Ordinanza — n. 8216/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal contesting factual findings on drug possession and intent to sell.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Ali Haris inadmissible because it sought a re-evaluation of factual evidence, which is outside the scope of the legality review. The lower court had rejected the defense's claim that seized drugs belonged to a former tenant due to physical impossibility of hiding them and illogical behavior, while affirming the defendant's intent to sell based on quantity and concealment methods. The court ruled that such factual assessments are not subject to appellate scrutiny unless manifestly illogical, leading to the dismissal of the appeal and an order for costs.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court cannot challenge the factual evaluation of evidence or the determination of criminal intent, as these fall within the exclusive domain of the trial court's fact-finding power and are not subject to the legality review unless the findings are manifestly illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual evaluation review drug possession intent legality review scope manifestly illogical findings detenzione di stupefacenti confisca dei proventi di reato procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI HARIS nato il 10/06/1976 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i due motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ali Haris - esaminabili congiuntamente in quanto entrambi diretti a contestare l'affermazione della penale responsabilità - non sono consentiti dalla legge penale in sede di legittimità poiché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, per un verso, respinto la tesi difensiva secondo cui lo stupefacente sequestrato era riconducibile all'ex inquilino in considerazione sia della conformazione dei luoghi, che non consentiva di collocare in un'intercapedine posta dietro il frigorifero dieci panetti del peso complessivo di un kg., peraltro contenuti in un'unica busta che neppure avrebbe potuto passare tra le sbarre della finestra in questione, sia perché non risponde ad alcuna logica che il detentore di un quantitativo così rilevante di stupefacente decida di occultarlo presso l'abitazione di un terzo, con il quale, per di più, secondo la prospettazione difensiva avrebbe litigato, e quindi con il rischio di perdere la partita di droga; per altro verso, ribadito la finalità di cessione, atteso il quantitativo di stupefacente, pari a 538 dosi medie, le indicate modalità di occultamento e le condizioni economiche dell'imputato, incompatibili con la possibilità di acquistare un quantitativo così significativo di droga per uso personale; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.