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Ordinanza — n. 8215/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds regarding generic mitigating circumstances already granted by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8215/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning. The lower court had already recognized generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, which the appellant contested, rendering the appeal's core argument unfounded. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the non-granting of generic mitigating circumstances is inadmissible when the lower court has already recognized such circumstances in the maximum extent, as the appeal lacks any substantive ground for invalidation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal Article 62-bis Penal Code Article 616 Code of Criminal Procedure manifestly unfounded appeal procedural costs Cassa delle ammende traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., nella massima estensione.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 62-bis cod. pen
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., nella massima estensione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA CRESCENZO nato a CASAVATORE il 15/05/1968 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 14 dicembre 2022 del Tribunale di Napoli, ha ritenuto Ferrara Crescenzo colpevole del reato di cui agli artt. 291-bis comma 1, 291-ter comma 1 del d.P.R. 43/1973 e lo ha condannato alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa, per aver detenuto e trasportato, all'interno di un autocarro di proprietà di un terzo soggetto, 430 kg di tabacchi lavorati esteri.

2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., nella massima estensione.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, in relazione al ricono:scimento del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., pur a fronte del consistente quantitativo di tabacchi lavorati esteri detenuto, ha evidenziato che poteva essere valorizzato il contegno ampiamente collaborativo tenuto dal ricorrente, con la conseguenza di potere concedere al medesimo le circostanze generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, di potere partire dal minimo edittale e di potere, in ultimo, concedere le attenuanti in parola nella massima estensione. Il ricorso, quindi, pare non confrontarsi con la sentenza che già riconosce, ut supra, le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (Cfr. pag. 3 della sentenza di appello).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

A) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere estens