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Ordinanza — n. 8214/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic for lacking specific legal grounds regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8214/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Orabona inadmissible due to its generic nature and total lack of specific legal reasoning. The appellant argued for the broad recognition of generic mitigating circumstances, but the court found the request devoid of the necessary legal arguments to support it. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and entirely lacks the legal grounds supporting the request.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible appeal lack of legal grounds mitigating circumstances procedural costs financial penalty Corte di Cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORABONA ANTONIO nato a NAPOLI il 12/04/2000 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Orabona Antonio - che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione - è inammissibile perché generico, in quanto totalmente privo delle ragioni di diritto che sorreggono la richiesta; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.