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Ordinanza — n. 8212/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal for procedural defect in settlement penalty application dismissed as inadmissible under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8212/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a penalty applied via settlement agreement, arguing a procedural flaw, while the Court noted that the appeal did not address the only allowable grounds such as the defendant's will or legal qualification. Consequently, the Court ruled that no lack of diligence existed and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.: Appeals against settlement penalty applications are inadmissible unless they concern the defendant's will, lack of correlation with the judgment, legal misqualification, or penalty illegality.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Settlement agreement penalty Article 448 c.p.p. Procedural defect grounds Criminal procedure law vizio di procedura oltraggio alla corte revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VODOPIA EZIO JUNIOR nato a TARANTO il 28/07/1997 avverso la sentenza del 06/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOavviso alle arti• to udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; ‘t` Rilevato che il ricorso proposto da Vodopia Ezio Junior, che censura il vizio di motivazione in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», motivi che certamente non ricorrono nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in 'favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.